Il nostro statuto

Immagine del logo della polisportiva, formato dal disegno stilizzato delle due torri di Bologna
Associazione Sportiva Dilettantistica
Polisportiva Atletico Torball Bologna

Menu principale


Statuto sociale A.S.D. P.A.T. Bologna

Immagine di una pergamena srotolata

Articolo 1 - costituzione, denominazione e sede sociale:

Per volontà di un gruppo di non vedenti appassionati dello Sport e con il sostegno della Sezione Provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi di Bologna, si è costituita, assumendo veste giuridica, la Polisportiva Atletico Torball.

Dal 1990 è affiliata alla Federazione Italiana Sport Disabili nel Settore Ciechi Sportivi ed iscritta al n. 680026 dei registri federali.

Il sodalizio, che si ispira ai valori della democrazia espressi nella costituzione Italiana, è apolitico, aconfessionale. Non ha fini e scopi di lucro e tutte le sue risorse dovranno essere interamente destinate alla realizzazione delle finalità societarie.

La sua durata è illimitata.

La denominazione è: Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) POLISPORTIVA ATLETICO TORBALL (P.A.T.) e i suoi colori sociali sono il rosso e il blu.

La sede è in Bologna in Via DELL'ORO, n.1.

Articolo 2 - scopi e attività:

La POLISPORTIVA ATLETICO TORBALL, consapevole della rilevanza che lo sport riveste a livello sociale, culturale, morale e per la salvaguardia della salute, si propone le seguenti finalità:

  1. Diffondere lo sport fra i non vedenti e tra coloro che hanno difficoltà visive di qualsiasi età;
  2. Instaurare e mantenere rapporti di collaborazione e scambi di esperienze con associazioni che operano nell'ambito dell'handicap;
  3. Organizzare e gestire corsi per attività psicofisica a qualsiasi livello, e con particolare riguardo al settore giovanile;
  4. Collaborare con le istituzioni scolastiche a qualsiasi livello per la promozione e la gestione di corsi per l'avviamento alla pratica sportiva;

è vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, con eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3 - risorse economiche:

La P.A.T. trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. Quote associative e quelle della partecipazione ai corsi;
  2. Contributi degli aderenti e dei sostenitori;
  3. Contributi di privati;
  4. Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  5. Contributi di organismi internazionali;
  6. Donazioni e lasciti testamentari.

L'esercizio finanziario della P.A.T. ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il conto consuntivo e il bilancio preventivo, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, e neppure di altri cespiti di proprietà della P.A.T..

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima Federazione.

Anche gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 - i soci:

Possono iscriversi a Soci della P.A.T., sia persone portatrici di handicap, sia persone normodotate.

I Soci della P.A.T. sono:

  1. Ordinari;
  2. Aggregati;
  3. Onorari.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che versano la quota sociale annua; hanno diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali;

Sono Soci Aggregati tutti i minorenni che versano la quota sociale annua; hanno i medesimi diritti e doveri dei Soci Ordinari, ma devono essere rappresentati dai genitori o da chi ne esercita la potestà tutoria.

Sono Soci Onorari coloro che per speciali meriti il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, ha riconosciuto tali; essi non hanno diritto di voto.

La qualità di Socio viene meno:

  1. per decesso;
  2. per dimissioni;
  3. per mancato pagamento della quota sociale che si è protratto fino al 31 Dicembre, previo avviso scritto da parte del Presidente della P.A.T., inoltrato dopo due mesi dall'inizio dell'anno sportivo;
  4. per esclusione, allorchè il Socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari allo statuto, alla legge e/o, comunque, lesivi degli interessi sociali e morali del Gruppo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che gli vengono mossi, rispettando con ciò la sua facoltà di difesa.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e sentite le controdeduzioni del Socio interessato.

La persona esclusa può essere reintegrata dalla stessa assemblea, su propria richiesta presentata non prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuta esclusione.

Il Socio dimissionario o escluso non ha diritto alla restituzione della quota versata a qualsiasi titolo.

Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 5 - doveri e diritti dei soci:

I Soci sono obbligati:

  1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
  2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
  3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I Soci hanno diritto:

  1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
  2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  3. ad accedere alle cariche associative;
  4. a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, fatti salvi gli interessi di altri Soci e di persone.

Articolo 6 - organi sociali:

Gli organi sociali della P.A.T. sono:

  1. l'Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente del Consiglio Direttivo.

Le cariche associative vengono ricoperte esclusivamente a titolo gratuito, salvo i rimborsi spese previsti, previa presentazione di documentazione idonea.

Articolo 7 - l'assemblea dei soci:

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della P.A.T. e può essere Ordinaria o Straordinaria.

Ogni Socio Ordinario ed Aggregato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno dal Presidente del Consiglio direttivo per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

L'Assemblea ordinaria assolve i seguenti compiti:

  1. nomina il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea;
  2. quando è elettiva elegge, a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo;
  3. approva le relazioni tecniche, finanziarie e morali presentate dal Consiglio Direttivo;
  4. approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  5. delibera le proposte programmatiche;
  6. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
  7. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'esclusione dei Soci dall'Associazione;
  8. delibera la eventuale premiazione dei Soci distintisi nell'arco dell'anno sportivo su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è valida qualora in prima convocazione siano presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, a distanza almeno di un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.

Il Presidente ed il Segretario eletti dall'Assemblea assolvono i seguenti compiti:

  1. il Presidente coordina i lavori dell'Assemblea e ne garantisce il corretto svolgimento. In caso di Assemblea elettiva convoca il neoeletto Consiglio in una data non oltre i venti giorni dalle elezioni, dando comunicazione agli eletti.
  2. il Segretario collabora con il Presidente e provvede alla redazione del verbale che sarà conservato agli atti dell'associazione.

La convocazione deve essere recapitata, mediante avviso scritto, almeno quindici giorni prima.

In essa deve essere contenuto l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e della seconda convocazione.

Le votazioni nell'ambito dell'Assemblea sono palesi.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario o in seguito a mozione scritta presentata da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è valida qualora in prima convocazione siano presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto ovvero, in seconda convocazione, con almeno la presenza di un terzo degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide qualora siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per quelle riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 8 - il consiglio direttivo:

Il Consiglio Direttivo della P.A.T. di Bologna è formato da cinque membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

I membri del Consiglio rimangono in carica per quattro anni, decadono comunque, nell'anno olimpico e possono essere rieletti consecutivamente senza limiti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni tre mesi su convocazione del Presidente, nonchè ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando almeno due Consiglieri ne facciano richiesta.

Le convocazioni devono essere recapitate, mediante avviso scritto, almeno sette giorni prima della data della riunione, e debbono contenere ordine del giorno, luogo, data ed orario.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente dal Presidente con un preavviso di 24 ore.

La riunione del Consiglio è valida con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e assume le deliberazioni a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri sono tenuti a presenziare ad ogni riunione consigliare. Coloro che risultassero assenti alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo scritto verranno considerati decaduti dall'incarico.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti presso la sede della Polisportiva.

Articolo 9 - compiti del consiglio direttivo:

Il Consiglio neoeletto nella sua prima riunione, è presieduto dal Consigliere più anziano di iscrizione e, in caso di parità, presiede il più anziano di età, e assolve i seguenti adempimenti:

  1. elegge al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario della P.A.T.;
  2. programma l'attuazione delle proposte scaturite dall'Assemblea.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

  1. convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
  2. delibera sulle domande di nuove ammissioni a Socio;
  3. stabilisce l'entità della quota sociale annua;
  4. predispone il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
  5. redige le relazioni tecniche annuali;
  6. redige le programmazioni per la futura attività sportiva sociale in applicazione dei deliberati assembleari;
  7. gestisce i beni del sodalizio;
  8. emana eventuali provvedimenti disciplinari per gli atleti;
  9. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
  10. redige gli eventuali Regolamenti interni che verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;
  11. mantiene i rapporti di collaborazione con associazioni similari, con Enti pubblici e privati per lo sviluppo della pratica sportiva e sociale;
  12. provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci;
  13. nomina il responsabile di ogni disciplina praticata. Il responsabile collabora con il Consiglio Direttivo nella organizzazione delle attività e delle iniziative riguardanti la disciplina di cui è responsabile. Inoltre, deve vigilare sul comportamento degli atleti e riferire al Consiglio Direttivo quando richiesto. Ciascun responsabile può presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto; il suo incarico dura fino alla revoca da parte dello stesso Consiglio.

Articolo 10 - cariche e mansioni del consiglio direttivo:

Le cariche sociali del Consiglio Direttivo della P.A.T. sono: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario.

  1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

    1. presiede il Consiglio stesso;
    2. ha la rappresentanza legale della P.A.T. di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente;
    3. in collaborazione con il Segretario, provvede all'amministrazione patrimoniale e finanziaria della P.A.T..

    Rimane in carica per tutto il mandato ed in caso di dimissioni o decesso, il Consiglio, presieduto dal Vice-Presidente, procede, entro dieci giorni, al reintegro del Consiglio con la nomina a Consigliere del primo dei non eletti dell'Assemblea. Il Consiglio, entro venti giorni dal suo reintegro, procede all'elezione del nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

  2. Il Vice-Presidente svolge le seguenti funzioni:

    1. In assenza del Presidente, ove ne venga richiesta la presenza, ne assume in toto i poteri;
    2. In caso di assenza del Presidente per dimissioni o decesso ne assume l'incarico ad interim.

  3. Il Segretario collabora con il Presidente, si occupa della predisposizione dei bilanci, della gestione amministrativa e finanziaria della P.A.T., di tutto ciò che è inerente alla segreteria ed alla sua carica e redige i verbali delle riunioni del Consiglio.

Articolo 11 - decadenza del consiglio direttivo:

Il Consiglio decade per termine del mandato o in seguito a mozione scritta di sfiducia sottoscritta dai due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o due dei componenti il Consiglio lascino l'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, nominando i primi tra i Soci non eletti, fino ad un massimo di due, che rimangono in carica fino allo scadere del mandato.

In caso di mancata graduatoria il Consiglio demanda all'Assemblea successiva la sostituzione di tali Consiglieri.

Qualora si dimetta oltre la metà dei Consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo decade ed in questo caso l'Assemblea riunita in seduta straordinaria dovrà provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - scioglimento:

In caso di scioglimento della P.A.T. il patrimonio verrà devoluto ad altre Associazioni o a fini di pubblica utilità, secondo le norme di legge vigenti.

Articolo 13 - rinvio:

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al regolamento applicativo, al codice civile ed alle leggi che disciplinano la materia.

Articolo 14 - decorrenza dello statuto:

Il presente statuto e gli eventuali regolamenti della P.A.T., decorrono dalla data di approvazione ed emanazione da parte dell'Assemblea dei Soci, ed espletate le formalità di rito.

Il consiglio direttivo PAT Bologna


Download dello statuto sociale